The complete Charter of Give Peace a Chance is available in fourteen languages.
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I. PREAMBOLO
Give Peace a Chance rappresenta la pace e, di conseguenza, nega la guerra in tutte le forme. Il vero significato della pace si raggiunge quando si scoraggia l’iniquità per tutti. Give Peace a Chance è un’organizzazione non politicamente e religiosa che si batte per la parità di diritti per tutti gli uomini e le donne, ricchi e poveri, giovani e anziani.
II. STORIA & FONDAZIONE
Il 24 ottobre, nell’anno 1945, furono fondate le Nazioni Unite. Nel 1945 le nazioni erano in rovina. Il Terzo Reich era caduto; la seconda guerra mondiale era finita e il mondo voleva la pace, da qui le Nazioni Unite. A quel tempo, la parola “pace” era la parola opposta di guerra.
Oggi la parola pace ha una definizione diversa. Comprende tutto, dalla povertà al cambiamento climatico. L’elenco delle questioni globali è infinito. Affermare che noi, oggi, viviamo in pace, sarebbe un’affermazione errata.
Noi, le persone, abbiamo l’obbligo morale di aiutare gli altri bisognosi. Questo è ciò che chiamiamo umanità. È facile chiudere gli occhi o guardare dall’altra parte. Può essere difficile dare la priorità agli altri prima di te stesso, ma nel profondo sappiamo che è la cosa giusta da fare: è semplicemente un nostro obbligo morale.
Nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa. Questa è una frase che tutti abbiamo sentito. In termini di filantropia e aiuto agli altri, è il metodo più accurato. Insieme, le modifiche possono essere apportate. I sogni e le visioni possono essere trasformati in realtà.
Give Peace a Chance è stata fondata da Alexander Bitar, che il giorno della fondazione ha dichiarato quanto segue: “Oggi, il 24 ottobre 2020, sono esattamente 75 anni fa dalla fondazione delle Nazioni Unite. Sono orgoglioso di annunciare che sto lanciando una nuova organizzazione di beneficenza proprio in questo giorno. Un’organizzazione no-profit intitolata Give Peace a Chance.”
III. I PRINCIPI
Give Peace a Chance si attiene pienamente alla Dichiarazione universale dei diritti umani.
ARTICOLO I … Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fraternità.
ARTICOLO II … Ognuno ha diritto a tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzioni di alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status. Inoltre, nessuna distinzione sarà operata sulla base dello status politico, giurisdizionale o internazionale del Paese o territorio di appartenenza di una persona, sia esso indipendente, fiduciario, non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ARTICOLO III … Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona.
ARTICOLO IV … Nessuno sarà tenuto in schiavitù o in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietate in tutte le loro forme.
ARTICOLO V … Nessuno può essere sottoposto a tortura oa trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti.
ARTICOLO VI … Ognuno ha diritto al riconoscimento ovunque come persona davanti alla legge.
ARTICOLO VII … Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un’eguale tutela della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale protezione contro ogni discriminazione in violazione della presente Dichiarazione e contro ogni incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO VIII … Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti per atti che violano i diritti fondamentali riconosciutigli dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO IX … Nessuno può essere sottoposto ad arresto, detenzione o esilio arbitrari.
ARTICOLO X … Ciascuno ha diritto in piena uguaglianza a un’udienza pubblica e equa da parte di un tribunale indipendente e imparziale, nella determinazione dei suoi diritti e doveri e di qualsiasi accusa penale a suo carico.
ARTICOLO XI … Ogni accusato di un reato penale ha diritto alla presunzione dell’innocenza fino a quando non sia stato dichiarato colpevole a norma di legge in un processo pubblico nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Nessuno può essere ritenuto colpevole di alcun reato penale a causa di un atto od omissione che non costituisse reato, ai sensi del diritto nazionale o internazionale, al momento in cui è stato commesso. Né può essere inflitta una sanzione più pesante di quella in vigore al momento della commissione del reato penale.
ARTICOLO XII … Nessuno sarà soggetto a interferenze arbitrarie con la sua privacy, famiglia, casa o corrispondenza, né ad attacchi al suo onore e reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.
ARTICOLO XIII … Ogni individuo ha diritto alla libertà di circolazione e soggiorno entro i confini di ciascuno Stato. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese.
ARTICOLO XIV … Ogni individuo ha il diritto di chiedere e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Tale diritto non può essere invocato nel caso di procedimenti giudiziari realmente derivanti da reati non politici.
ARTICOLO XV … Tutti hanno diritto alla nazionalità. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né negato il diritto di cambiare la propria nazionalità.
ARTICOLO XVI … Uomini e donne maggiorenni, senza alcuna limitazione di razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno diritto ad eguali diritti quanto al matrimonio, durante il matrimonio e al suo scioglimento. Il matrimonio può essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato.
ARTICOLO XVII … Ognuno ha il diritto di possedere proprietà da solo così come in associazione con altri. Nessuno può essere arbitrariamente privato dei suoi beni.
ARTICOLO XVIII … Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o credo e la libertà, da soli o in comunità con altri e in pubblico o privato, di manifestare la propria religione o credo nell’insegnamento, nella pratica, nel culto e nell’osservanza.
ARTICOLO XIX … Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di esprimere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo e indipendentemente dalle frontiere.
ARTICOLO XX … Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica. Nessuno può essere obbligato a far parte di un’associazione.
ARTICOLO XXI … Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto a parità di accesso al servizio pubblico nel proprio paese. La volontà del popolo sarà la base dell’autorità del governo; questa volontà sarà espressa in elezioni periodiche e genuine che saranno a suffragio universale ed eguale e si terranno a voto segreto o con equivalenti procedure di voto libero.
ARTICOLO XXII … Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e ha diritto alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e secondo l’organizzazione e le risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili per la sua dignità e il libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO XXIII … Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta del lavoro, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e alla protezione contro la disoccupazione. Tutti, senza alcuna discriminazione, hanno diritto a parità di retribuzione a parità di lavoro. Ciascuno che lavora ha diritto ad una giusta e favorevole remunerazione assicurando a sé e alla propria famiglia un’esistenza degna della dignità umana, ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di costituire e di aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi.
ARTICOLO XXIV … Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, compresa la ragionevole limitazione dell’orario di lavoro e le ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO XXV … Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato alla salute e al benessere di se stesso e della sua famiglia, compresi cibo, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi sociali necessari, e il diritto alla sicurezza nel caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o altra mancanza di mezzi di sussistenza in circostanze al di fuori del suo controllo. La maternità e l’infanzia hanno diritto a cure e assistenza speciali. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, godranno della stessa protezione sociale.
ARTICOLO XXVI … Tutti hanno diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita, almeno nelle fasi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere resa generalmente disponibile e l’istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L’educazione deve essere orientata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Promuove la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi e promuove le attività per il mantenimento della pace. I genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli.
ARTICOLO XXVII … Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali risultanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.
ARTICOLO XXVIII … Ognuno ha diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati.
ARTICOLO XXIX … Ognuno ha dei doveri verso la comunità nella quale solo è possibile il libero e pieno sviluppo della propria personalità. Ciascuno, nell’esercizio dei propri diritti e libertà, è soggetto solo alle limitazioni determinate dalla legge al solo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della moralità, ordine pubblico e benessere generale in una società democratica.
ARTICOLO XXX … Nulla nei ventinove articoli può essere interpretato come implicante per qualsiasi Stato, gruppo o persona alcun diritto di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui stabiliti.
IV. LAVORO OPERATIVO
Give Peace a Chance funziona a livello globale. O abbiamo i nostri rappresentanti nei paesi o negli stati esposti, o semplicemente doniamo denaro a persone situate nei luoghi esposti.
Diamo il benvenuto a tutte le persone in tutto il mondo che chiedono il nostro aiuto poiché la nostra missione è servire e aiutare le persone bisognose.
IV. DONAZIONI & AIUTI
Give Peace a Chance accoglie donazioni e altri tipi di contributi da tutto il mondo. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di rifiutare se esistono varie circostanze notevoli che sono contrarie ai nostri principi fondamentali, ad es. se il denaro sarebbe derivato da azioni illegali.